Mantenimento e casa familiare

Spese straordinarie per i figli: quali sono e come si dividono

Le spese straordinarie sono quelle non ricomprese nel mantenimento ordinario: spese sanitarie non coperte dal servizio pubblico, attività extrascolastiche, materiale scolastico rilevante, viaggi di istruzione. Di regola sono ripartite in proporzione ai redditi dei genitori, spesso al 50%, salvo diversa disposizione.

La disciplina normativa

Non esiste un elenco legale tassativo: prassi e provvedimenti dei tribunali individuano categorie di spese, distinguendo quelle da concordare preventivamente da quelle urgenti o di modico valore, che possono essere sostenute autonomamente e poi rendicontate.

Cosa valuta concretamente il giudice

  • La natura della spesa: necessaria, opportuna o voluttuaria.
  • L'urgenza, che può giustificare una decisione autonoma con successiva rendicontazione.
  • La proporzione tra i redditi dei genitori.

Documenti ed elementi che possono essere rilevanti

  • Preventivi o fatture relative alla spesa.
  • Comunicazioni preventive con l'altro genitore, quando richieste.

Cosa può chiedere il genitore al giudice

  • Un elenco chiaro di spese soggette a preventivo accordo e di spese autonome.
  • Un termine per la richiesta di rimborso e per la contestazione.

Errori da evitare

  • Sostenere spese rilevanti senza informare l'altro genitore, se richiesto un accordo preventivo.
  • Rifiutare sistematicamente ogni richiesta senza verificarne la fondatezza.

Domande frequenti

Le lezioni di sport sono una spesa straordinaria?

Dipende dal provvedimento specifico: spesso le attività extrascolastiche rientrano tra le spese straordinarie da concordare.

Cosa succede se l'altro genitore non paga la sua quota?

Si possono attivare i rimedi previsti per il mancato adempimento, inclusi quelli dell'art. 473-bis.39 c.p.c.

Serve una valutazione sul tuo caso?

Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.

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Normativa citata

  • Art. 337-ter c.c.
  • Art. 473-bis.39 c.p.c.

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