Guide pratiche
Non riesco più a pagare il mantenimento: cosa devo fare
Se non riesci più a versare l'importo dovuto, non interrompere unilateralmente i pagamenti: rivolgiti subito a un avvocato per presentare un ricorso di modifica del mantenimento, documentando con precisione il mutamento della tua situazione economica. Nel frattempo, se possibile, versa quanto puoi, comunicando la difficoltà all'altro genitore.
La disciplina normativa
Fino a un nuovo provvedimento, l'obbligo di mantenimento resta quello stabilito. La richiesta di modifica si propone con le forme previste dall'art. 473-bis.29 c.p.c., dimostrando un mutamento stabile e significativo della propria capacità economica, non imputabile a scelte volontariamente peggiorative.
Cosa valuta concretamente il giudice
- La stabilità e la non imputabilità della difficoltà economica.
- La tempestività della richiesta di modifica.
- Gli eventuali pagamenti comunque effettuati, anche parziali.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Documentazione reddituale aggiornata e completa.
- Elementi che dimostrino le cause della difficoltà economica.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Una rideterminazione proporzionata dell'importo dovuto.
- Un piano di rientro per eventuali arretrati, se concordabile.
Errori da evitare
- Smettere di pagare senza attivare alcun rimedio giudiziale.
- Attendere che si accumulino arretrati prima di agire.
Domande frequenti
Rischio conseguenze penali se non pago?
Il mancato versamento del mantenimento può avere rilievo anche penale in casi di inadempimento grave e ingiustificato: è essenziale agire per tempo con l'assistenza di un avvocato.
Posso proporre una rateizzazione degli arretrati?
È possibile proporla, ma va concordata o formalizzata con un provvedimento del giudice.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 473-bis.29 c.p.c.
- Art. 570-bis c.p.
- Art. 337-ter c.c.