Mantenimento e casa familiare
Mantenimento dei figli: come viene calcolato e cosa deve sapere il padre
Il mantenimento dei figli è dovuto da entrambi i genitori in proporzione alle rispettive risorse (art. 337-ter c.c.). Può essere disposto in forma diretta, con ciascun genitore che provvede alle spese nei propri periodi, oppure con un assegno periodico. Non esiste una formula fissa: il giudice valuta redditi, tempi di permanenza ed esigenze del figlio.
La disciplina normativa
L'art. 337-ter, comma 4, c.c. indica i criteri: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.
Cosa valuta concretamente il giudice
- I tempi di permanenza effettivi presso ciascun genitore.
- Le risorse economiche documentate di entrambi i genitori.
- Le esigenze specifiche del figlio, comprese quelle scolastiche e sanitarie.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Dichiarazioni dei redditi e documentazione patrimoniale degli ultimi anni.
- Prova delle spese sostenute direttamente per il figlio.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Una quantificazione proporzionata alle proprie effettive capacità economiche.
- La previsione del mantenimento diretto, se compatibile con l'organizzazione familiare.
Errori da evitare
- Non documentare adeguatamente le proprie spese dirette per il figlio.
- Sottostimare o non dichiarare correttamente la propria situazione reddituale.
Domande frequenti
Il mantenimento si riduce se i tempi con il padre aumentano?
I tempi di permanenza sono uno dei criteri di calcolo, ma la valutazione è complessiva e non automatica.
Posso chiedere una riduzione se cambiano le mie condizioni economiche?
Sì, tramite un ricorso per la modifica delle condizioni, se il mutamento è significativo e documentato.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-ter c.c.
- Art. 337-quater c.c.
- Art. 473-bis.29 c.p.c.