Ostacolo al rapporto padre-figlio

Mancata consegna del figlio: cosa fare e quali rimedi esistono

Se l'altro genitore non consegna il figlio nei giorni e negli orari previsti dal provvedimento, si tratta di una violazione che il giudice può sanzionare (art. 473-bis.39 c.p.c.). Prima di ogni iniziativa personale, conviene documentare l'accaduto e comunicarlo per iscritto, poi rivolgersi tempestivamente all'avvocato.

La disciplina normativa

L'art. 473-bis.38 c.p.c. disciplina l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento; l'art. 473-bis.39 c.p.c. consente al giudice, in caso di gravi inadempienze, di ammonire il genitore, imporre una somma per ogni violazione (art. 614-bis c.p.c.) o una sanzione amministrativa fino a 5.000 euro, oltre all'eventuale risarcimento del danno.

Cosa valuta concretamente il giudice

  • La sistematicità o l'episodicità della mancata consegna.
  • Le ragioni addotte dall'altro genitore e la loro effettiva fondatezza.
  • Il pregiudizio concreto per il rapporto con il figlio.

Documenti ed elementi che possono essere rilevanti

  • Messaggi e comunicazioni relative agli appuntamenti mancati.
  • Un diario con date, orari e circostanze di ogni episodio.

Cosa può chiedere il genitore al giudice

  • L'attuazione coattiva del provvedimento (art. 473-bis.38 c.p.c.).
  • Le misure sanzionatorie e risarcitorie dell'art. 473-bis.39 c.p.c.

Errori da evitare

  • Presentarsi a casa dell'altro genitore in modo conflittuale.
  • Non documentare tempestivamente gli episodi.

Domande frequenti

Posso andare dai carabinieri se non mi consegnano mio figlio?

Puoi segnalare l'episodio, ma il rimedio principale resta il ricorso al giudice civile competente, salvo situazioni di reale pericolo per il minore.

Serve un nuovo processo?

Si può agire nell'ambito del procedimento in corso o, se concluso, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.38 c.p.c.

Serve una valutazione sul tuo caso?

Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.

Richiedi un colloquio

Normativa citata

  • Art. 473-bis.38 c.p.c.
  • Art. 473-bis.39 c.p.c.
  • Art. 614-bis c.p.c.

Approfondimenti correlati