Guide pratiche
Non vedo più mio figlio: cosa posso fare subito?
Se da tempo non vedi tuo figlio, il primo passo è documentare con precisione ogni appuntamento saltato e ogni comunicazione inviata. Il secondo, altrettanto urgente, è rivolgersi a un avvocato per attivare i rimedi previsti dagli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c., senza attendere che la situazione si consolidi nel tempo.
La disciplina normativa
Se esiste già un provvedimento sull'affidamento, la sua violazione consente di chiedere l'attuazione coattiva e le misure sanzionatorie previste. Se non esiste ancora un provvedimento, è necessario introdurre con urgenza il procedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dell'affidamento, chiedendo provvedimenti temporanei e urgenti.
Cosa valuta concretamente il giudice
- Da quanto tempo dura l'assenza di contatti.
- Se esiste già un provvedimento che regola i tempi con il figlio.
- Le ragioni addotte dall'altro genitore, se comunicate.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Un diario datato di ogni tentativo di contatto e di ogni rifiuto.
- Messaggi, email o altre comunicazioni scambiate sul tema.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Provvedimenti urgenti che regolino o ripristinino i tempi di frequentazione.
- Le misure sanzionatorie dell'art. 473-bis.39 c.p.c., se esiste già un provvedimento violato.
Errori da evitare
- Presentarsi senza preavviso a casa dell'altro genitore o della scuola.
- Interrompere ogni tentativo di contatto, lasciando che il tempo passi.
Domande frequenti
Quanto tempo ci vuole per un provvedimento urgente?
Dipende dal tribunale e dall'urgenza rappresentata; un avvocato può valutare i tempi realistici nel caso concreto.
Posso andare dai carabinieri?
Puoi segnalare la situazione, ma il rimedio principale per ripristinare la frequentazione è il ricorso al giudice civile.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 473-bis.38 c.p.c.
- Art. 473-bis.39 c.p.c.
- Art. 337-ter c.c.