Mantenimento e casa familiare
Mutuo sulla casa familiare: chi paga dopo la separazione?
Il mutuo resta un'obbligazione verso la banca secondo il contratto originario, indipendentemente da chi vive nella casa dopo la separazione. Gli accordi tra i coniugi su chi debba sostenere le rate hanno effetto tra le parti, ma non modificano, salvo diverso accordo con l'istituto di credito, la responsabilità verso la banca.
La disciplina normativa
Se il mutuo è cointestato, la banca può rivolgersi a entrambi i debitori indipendentemente dagli accordi interni tra i coniugi. È quindi importante formalizzare con precisione, nell'accordo di separazione o nel provvedimento del giudice, chi sostiene le rate e le eventuali conseguenze in caso di inadempimento.
Cosa valuta concretamente il giudice
- La titolarità formale del mutuo (cointestato o intestato a un solo coniuge).
- Gli accordi interni tra i coniugi e la loro effettiva sostenibilità.
- Le conseguenze per il coniuge che non abita più nella casa ma resta obbligato verso la banca.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Contratto di mutuo e piano di ammortamento.
- Documentazione sui pagamenti effettuati dopo la separazione.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Una regolamentazione chiara di chi sostiene le rate, anche ai fini interni tra i coniugi.
- La considerazione del mutuo nella determinazione del mantenimento complessivo.
Errori da evitare
- Interrompere il pagamento delle rate senza un accordo formalizzato.
- Ignorare le conseguenze di un mutuo cointestato dopo la separazione.
Domande frequenti
Se non vivo più in casa devo continuare a pagare il mutuo?
Verso la banca sì, se sei cointestatario del mutuo, indipendentemente dagli accordi interni; questi ultimi vanno formalizzati per essere fatti valere tra i coniugi.
Posso chiedere che l'altro coniuge rimborsi la sua quota?
Sì, se previsto da un accordo o da un provvedimento del giudice, o attraverso un'azione di regresso.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-sexies c.c.
- Art. 1292 c.c.