Mantenimento e casa familiare
Casa familiare: chi ne ha diritto dopo la separazione?
La casa familiare viene assegnata, di regola, al genitore collocatario dei figli, nell'interesse della loro stabilità, indipendentemente dalla titolarità della proprietà. Non è quindi un premio al genitore, ma una misura a tutela dei figli, che cessa quando vengono meno le ragioni che l'hanno giustificata.
La disciplina normativa
L'assegnazione della casa familiare tiene conto in via prioritaria dell'interesse dei figli a continuità abitativa e didattica (art. 337-sexies c.c.). L'assegnazione va trascritta per essere opponibile a terzi ed è revocabile se il genitore assegnatario non abita più stabilmente nella casa o convive con altra persona in modo tale da incidere sull'interesse dei figli, secondo la valutazione del giudice.
Cosa valuta concretamente il giudice
- La presenza di figli minori o non autosufficienti e la loro residenza abituale.
- La titolarità della proprietà o di altri diritti sull'immobile.
- Il permanere delle condizioni che giustificano l'assegnazione.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Titolo di proprietà o altro diritto sull'immobile.
- Documentazione sulla residenza effettiva dei figli.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- La corretta valutazione della propria posizione, sia da proprietario sia da non proprietario.
- La revoca dell'assegnazione, se ne vengono meno i presupposti.
Errori da evitare
- Lasciare l'immobile senza formalizzare la propria posizione.
- Ignorare l'obbligo di trascrizione dell'assegnazione, se proprietari.
Domande frequenti
Se sono proprietario, posso perdere la casa?
Non la proprietà, ma il diritto di abitarvi può essere limitato dall'assegnazione al genitore collocatario, nell'interesse dei figli.
L'assegnazione dura per sempre?
No, cessa quando vengono meno le condizioni che l'hanno giustificata, ad esempio la maggiore età e l'autosufficienza dei figli.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-sexies c.c.