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Ho ricevuto un ordine di allontanamento: cosa comporta e come reagire
Un ordine di allontanamento va rispettato integralmente fin da subito, anche se se ne contestano i presupposti: la sua violazione ha conseguenze autonome e aggrava la propria posizione. Il passo successivo è nominare immediatamente un difensore per valutare l'impugnazione nei termini di legge e chiarire le modalità, se previste, per mantenere un rapporto con i figli.
La disciplina normativa
L'allontanamento può derivare da un provvedimento penale cautelare o da un ordine di protezione civile (art. 473-bis.69 c.p.c.). In entrambi i casi il provvedimento deve essere motivato ed è impugnabile; nel frattempo va rispettato scrupolosamente.
Cosa valuta concretamente il giudice
- La motivazione specifica del provvedimento e i fatti posti a suo fondamento.
- La proporzionalità della misura rispetto al rischio accertato.
- Le eventuali modalità previste per il rapporto con i figli.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Copia integrale del provvedimento ricevuto.
- Documentazione utile a contestarne i presupposti, se ritenuti insussistenti.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- L'impugnazione del provvedimento nei termini previsti.
- Chiarimenti sulle modalità di frequentazione con i figli, se compatibili con la misura.
Errori da evitare
- Violare anche solo parzialmente il provvedimento, confidando nella sua ingiustizia.
- Attendere prima di nominare un difensore.
Domande frequenti
Posso tornare a casa per prendere i miei effetti personali?
Solo se e come previsto dal provvedimento o autorizzato dall'autorità competente; verificalo sempre con il tuo difensore prima di agire.
Posso comunque vedere i miei figli?
Dipende dal contenuto specifico della misura: va chiarito subito con il difensore.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 473-bis.69 c.p.c.
- Art. 282-bis c.p.p.