Accuse di violenza e maltrattamenti
Ordini di protezione: cosa sono e come si contestano
Gli ordini di protezione sono misure civili che il giudice può adottare quando la condotta di un coniuge o convivente causi grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro (oggi disciplinati dall'art. 473-bis.69 c.p.c.). Possono comprendere l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. Chi ne è destinatario ha diritto a essere sentito e a contestare la misura.
La disciplina normativa
La norma prevede provvedimenti anche quando la convivenza sia già cessata. Il giudice valuta gravità, attualità del pericolo e proporzionalità della misura. Gli ordini di protezione sono provvedimenti temporanei, modificabili e impugnabili nei modi previsti.
Cosa valuta concretamente il giudice
- L'attualità e la concretezza del pregiudizio allegato.
- La proporzionalità della misura richiesta rispetto al rischio.
- La possibilità di misure meno invasive, se sufficienti.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Ogni elemento a propria difesa raccolto lecitamente.
- Documentazione sulla situazione abitativa e familiare.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- La piena partecipazione all'udienza fissata sul provvedimento.
- La modifica o la revoca della misura, se ne vengono meno i presupposti.
Errori da evitare
- Violare il provvedimento adottato, anche se ritenuto ingiusto.
- Non impugnare tempestivamente un ordine ritenuto sproporzionato.
Domande frequenti
L'ordine di protezione è una condanna penale?
No, è una misura civile, distinta dall'eventuale procedimento penale, anche se può derivare da fatti oggetto di denuncia.
Quanto dura un ordine di protezione?
Ha di regola una durata determinata dal giudice e può essere prorogato o revocato secondo l'evoluzione della situazione.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 473-bis.69 c.p.c.
- Art. 342-bis c.c. (previgente)
- Art. 473-bis.40 c.p.c.