Accuse di violenza e maltrattamenti

Ordini di protezione: cosa sono e come si contestano

Gli ordini di protezione sono misure civili che il giudice può adottare quando la condotta di un coniuge o convivente causi grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro (oggi disciplinati dall'art. 473-bis.69 c.p.c.). Possono comprendere l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. Chi ne è destinatario ha diritto a essere sentito e a contestare la misura.

La disciplina normativa

La norma prevede provvedimenti anche quando la convivenza sia già cessata. Il giudice valuta gravità, attualità del pericolo e proporzionalità della misura. Gli ordini di protezione sono provvedimenti temporanei, modificabili e impugnabili nei modi previsti.

Cosa valuta concretamente il giudice

  • L'attualità e la concretezza del pregiudizio allegato.
  • La proporzionalità della misura richiesta rispetto al rischio.
  • La possibilità di misure meno invasive, se sufficienti.

Documenti ed elementi che possono essere rilevanti

  • Ogni elemento a propria difesa raccolto lecitamente.
  • Documentazione sulla situazione abitativa e familiare.

Cosa può chiedere il genitore al giudice

  • La piena partecipazione all'udienza fissata sul provvedimento.
  • La modifica o la revoca della misura, se ne vengono meno i presupposti.

Errori da evitare

  • Violare il provvedimento adottato, anche se ritenuto ingiusto.
  • Non impugnare tempestivamente un ordine ritenuto sproporzionato.

Domande frequenti

L'ordine di protezione è una condanna penale?

No, è una misura civile, distinta dall'eventuale procedimento penale, anche se può derivare da fatti oggetto di denuncia.

Quanto dura un ordine di protezione?

Ha di regola una durata determinata dal giudice e può essere prorogato o revocato secondo l'evoluzione della situazione.

Serve una valutazione sul tuo caso?

Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.

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Normativa citata

  • Art. 473-bis.69 c.p.c.
  • Art. 342-bis c.c. (previgente)
  • Art. 473-bis.40 c.p.c.

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