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È stata disposta una CTU: cosa devo sapere e come comportarmi

La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è uno strumento con cui il giudice, tramite un professionista specializzato, approfondisce la dinamica familiare e le capacità genitoriali. Non è un esame da superare con strategie difensive: la collaborazione autentica e coerente è generalmente l'atteggiamento più efficace.

La disciplina normativa

Il consulente, nominato dal giudice, opera secondo un quesito specifico, spesso riguardante affidamento, capacità genitoriali o cause di un eventuale rifiuto del figlio. La relazione finale è un elemento di valutazione per il giudice, che resta comunque libero di discostarsene con adeguata motivazione.

Cosa valuta concretamente il giudice

  • La qualità e la coerenza della collaborazione fornita.
  • La corrispondenza tra quanto riferito e gli elementi oggettivi disponibili.
  • Il rispetto del quesito specifico affidato al consulente.

Documenti ed elementi che possono essere rilevanti

  • Documentazione richiesta dal consulente in modo tempestivo.
  • Elementi sulla propria situazione personale, abitativa e relazionale con il figlio.

Cosa può chiedere il genitore al giudice

  • La nomina di un proprio consulente di parte, se opportuno.
  • Osservazioni e chiarimenti sulla relazione finale, tramite il proprio difensore.

Errori da evitare

  • Presentarsi in modo poco collaborativo o reticente.
  • Preparare il figlio su cosa dire durante gli incontri con il consulente.

Domande frequenti

Posso rifiutarmi di partecipare alla CTU?

Non è consigliabile: la mancata collaborazione può essere valutata sfavorevolmente dal giudice.

Posso nominare un mio consulente?

Sì, è possibile nominare un consulente tecnico di parte che affianchi il proprio difensore.

Serve una valutazione sul tuo caso?

Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.

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Normativa citata

  • Art. 473-bis.25 c.p.c.
  • Art. 473-bis.26 c.p.c.

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