Affidamento dei figli

Ascolto del minore: come funziona e quando avviene

Il minore che ha compiuto dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano (art. 315-bis c.c.; artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.). L'ascolto è svolto dal giudice, con modalità che tutelano il minore. Non è una testimonianza e non deve trasformarsi in una scelta tra genitori.

La disciplina normativa

Le norme processuali disciplinano presupposti, modalità e verbalizzazione dell'ascolto. Il giudice può ometterlo solo con provvedimento motivato. Le dichiarazioni del minore sono valutate insieme agli altri elementi, con attenzione alla genuinità e all'età.

Cosa valuta concretamente il giudice

  • La capacità di discernimento del minore.
  • La spontaneità delle dichiarazioni e l'eventuale influenza di terzi.
  • La coerenza con altri elementi acquisiti.

Documenti ed elementi che possono essere rilevanti

  • Richieste di ascolto e istanze sulle modalità.
  • Eventuali elementi che segnalano condizionamenti.

Cosa può chiedere il genitore al giudice

  • L'ascolto diretto o con l'ausilio di esperti, quando opportuno.
  • L'omissione dell'ascolto solo se contrario all'interesse del minore.

Errori da evitare

  • Preparare il figlio o suggerirgli cosa dire.
  • Mostrare al figlio atti del processo o chiedergli cosa ha detto.

Domande frequenti

A che età si viene ascoltati?

Dai dodici anni, e anche prima se capaci di discernimento.

Il padre può assistere all'ascolto?

In genere no: il giudice procede in modo da tutelare il minore.

Serve una valutazione sul tuo caso?

Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.

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Normativa citata

  • Art. 315-bis c.c.
  • Art. 473-bis.4 c.p.c.
  • Art. 473-bis.5 c.p.c.
  • Art. 337-octies c.c.

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