Affidamento dei figli
Tempi di permanenza dei figli con il padre: quanto tempo spetta?
La legge non fissa un numero di giorni: il giudice stabilisce tempi e modalità di presenza presso ciascun genitore in base all'interesse del figlio (art. 337-ter c.c.). Calendari frequenti prevedono, ad esempio, weekend alterni, un pomeriggio con pernottamento infrasettimanale e vacanze divise: ogni caso segue le sue circostanze.
La disciplina normativa
La regola di riferimento è il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il giudice tiene conto di età, abitudini, distanze, impegni scolastici e lavorativi, disponibilità effettiva. Il calendario deve essere concreto e verificabile, perché le imprecisioni diventano occasioni di conflitto.
Cosa valuta concretamente il giudice
- L'età e le esigenze di routine del figlio.
- La stabilità dell'abitazione e la disponibilità di spazi adeguati.
- Il passato coinvolgimento del padre nella vita quotidiana.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Prova del ruolo svolto: accompagnamenti, medico, scuola, sport.
- Turni e orari di lavoro e disponibilità di supporti familiari.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Un calendario dettagliato, senza formule generiche come "libertà di visita".
- L'ampliamento graduale dei tempi quando il rapporto è stato interrotto.
Errori da evitare
- Accettare accordi generici sui tempi e poi lamentare l'impossibilità di attuarli.
- Rinunciare a giorni di frequentazione per evitare scontri, senza tracciare nulla.
Domande frequenti
Che cosa vuol dire "libertà di visita"?
È una formula generica che rimette i tempi all'accordo dei genitori. In contesti conflittuali conviene un calendario preciso.
I tempi possono essere aumentati nel tempo?
Sì, il giudice può prevedere un ampliamento progressivo o accogliere una richiesta di modifica se cambiano le circostanze.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-ter c.c.
- Art. 337-quinquies c.c.
- Art. 473-bis.29 c.p.c.