Affidamento dei figli

Collocamento prevalente: cos'è e come si contesta

Il collocamento prevalente indica presso quale genitore i figli hanno la residenza abituale e trascorrono la maggior parte del tempo. Non è un istituto definito dal codice, ma una prassi che discende dal potere del giudice di stabilire tempi e modalità di presenza presso ciascun genitore (art. 337-ter c.c.).

La disciplina normativa

Il codice richiede al giudice di determinare "tempi e modalità" della presenza dei figli presso ciascun genitore. Il collocamento prevalente è la sintesi di tale valutazione. Se i tempi sono molto ampi per entrambi, il giudice può prevedere collocamento paritario o a settimane alternate, se coerente con l'interesse del figlio.

Cosa valuta concretamente il giudice

  • L'abitudine del figlio a un ambiente stabile e alla continuità scolastica.
  • La disponibilità reale di tempo di ciascun genitore.
  • La vicinanza tra le abitazioni e la logistica quotidiana.

Documenti ed elementi che possono essere rilevanti

  • Prova dei tempi effettivamente dedicati al figlio prima e dopo la separazione.
  • Dimostrazione dell'idoneità abitativa e organizzativa.

Cosa può chiedere il genitore al giudice

  • Un calendario ampio, con pernottamenti infrasettimanali e alternanza dei fine settimana.
  • Il collocamento prevalente presso di sé, se ne ricorrono le condizioni.

Errori da evitare

  • Contestare il collocamento in astratto, senza un piano organizzativo credibile.
  • Trascurare le esigenze scolastiche del figlio.

Domande frequenti

Il collocamento prevalente presso la madre è la regola?

No. Non esiste un automatismo: conta la storia di cura e la situazione concreta.

Si può chiedere il collocamento paritario?

Sì, ma il giudice lo valuta in base a età, distanza delle abitazioni, organizzazione e interesse del figlio.

Serve una valutazione sul tuo caso?

Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.

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Normativa citata

  • Art. 337-ter c.c.
  • Art. 337-sexies c.c.

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