Affidamento dei figli
Collocamento prevalente: cos'è e come si contesta
Il collocamento prevalente indica presso quale genitore i figli hanno la residenza abituale e trascorrono la maggior parte del tempo. Non è un istituto definito dal codice, ma una prassi che discende dal potere del giudice di stabilire tempi e modalità di presenza presso ciascun genitore (art. 337-ter c.c.).
La disciplina normativa
Il codice richiede al giudice di determinare "tempi e modalità" della presenza dei figli presso ciascun genitore. Il collocamento prevalente è la sintesi di tale valutazione. Se i tempi sono molto ampi per entrambi, il giudice può prevedere collocamento paritario o a settimane alternate, se coerente con l'interesse del figlio.
Cosa valuta concretamente il giudice
- L'abitudine del figlio a un ambiente stabile e alla continuità scolastica.
- La disponibilità reale di tempo di ciascun genitore.
- La vicinanza tra le abitazioni e la logistica quotidiana.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Prova dei tempi effettivamente dedicati al figlio prima e dopo la separazione.
- Dimostrazione dell'idoneità abitativa e organizzativa.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Un calendario ampio, con pernottamenti infrasettimanali e alternanza dei fine settimana.
- Il collocamento prevalente presso di sé, se ne ricorrono le condizioni.
Errori da evitare
- Contestare il collocamento in astratto, senza un piano organizzativo credibile.
- Trascurare le esigenze scolastiche del figlio.
Domande frequenti
Il collocamento prevalente presso la madre è la regola?
No. Non esiste un automatismo: conta la storia di cura e la situazione concreta.
Si può chiedere il collocamento paritario?
Sì, ma il giudice lo valuta in base a età, distanza delle abitazioni, organizzazione e interesse del figlio.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-ter c.c.
- Art. 337-sexies c.c.