Ostacolo al rapporto padre-figlio
Telefonate impedite con il figlio: è una condotta rilevante?
Impedire in modo sistematico le telefonate o le videochiamate con il figlio, quando previste da un accordo o da un provvedimento, può costituire un ostacolo al rapporto rilevante ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., soprattutto se si somma ad altre condotte analoghe.
La disciplina normativa
Il diritto alla bigenitorialità (art. 337-ter c.c.) comprende anche i contatti nei giorni in cui il figlio non è con il padre. Un provvedimento può prevedere orari e modalità per le comunicazioni; la loro sistematica violazione è un elemento che il giudice può valutare.
Cosa valuta concretamente il giudice
- La previsione espressa di orari di contatto nel provvedimento o nell'accordo.
- La sistematicità e la durata dell'impedimento.
- L'età del figlio e la sua autonomia nell'uso dei dispositivi.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Registro delle chiamate non risposte o rifiutate.
- Messaggi scambiati sul tema.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Una regolamentazione chiara di giorni e orari per le comunicazioni.
- In caso di violazioni gravi, i rimedi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
Errori da evitare
- Telefonare in modo insistente o in orari non concordati.
- Non chiedere, fin dall'inizio, che gli orari siano messi per iscritto.
Domande frequenti
Ho diritto a sentire mio figlio ogni sera?
Non per legge, ma è buona prassi prevedere orari di contatto nel provvedimento o nell'accordo.
Posso videochiamare se non è previsto espressamente?
È preferibile concordarlo; in mancanza di accordo, si può chiedere al giudice di disciplinarlo.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-ter c.c.
- Art. 473-bis.39 c.p.c.