Guide pratiche
Non vengo informato sulle cure mediche di mio figlio: come agire
Chiedi per iscritto, in modo chiaro e motivato, di essere informato su visite, terapie e decisioni sanitarie non urgenti che riguardano tuo figlio. Se l'esclusione persiste in modo sistematico, la questione può essere portata all'attenzione del giudice, con i rimedi previsti dall'art. 473-bis.39 c.p.c.
La disciplina normativa
Le decisioni sanitarie di maggiore interesse vanno assunte di comune accordo (art. 337-ter c.c.). Per le urgenze, la cura non può essere ritardata, ma l'altro genitore deve essere informato appena possibile. L'esclusione sistematica dalle informazioni, al di fuori delle urgenze, può integrare una condotta ostativa rilevante.
Cosa valuta concretamente il giudice
- La natura urgente o programmabile della prestazione sanitaria.
- La sistematicità dell'esclusione dalle informazioni.
- L'interesse del figlio a decisioni condivise e tempestive.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Richieste scritte di informazioni e relative risposte.
- Comunicazioni con pediatra o specialisti, se accessibili.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- L'accesso diretto alle informazioni sanitarie essenziali.
- In caso di esclusione sistematica, i rimedi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
Errori da evitare
- Contestare scelte sanitarie urgenti già necessariamente assunte dall'altro genitore.
- Non richiedere mai per iscritto l'accesso alle informazioni.
Domande frequenti
Posso chiedere direttamente al pediatra le informazioni su mio figlio?
Spesso sì, salvo diversa disposizione del giudice; conviene comunque formalizzare la richiesta.
Chi decide in caso di urgenza medica?
Il genitore presente al momento dell'urgenza, con l'obbligo di informare l'altro appena possibile.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-ter c.c.
- Art. 473-bis.39 c.p.c.