Affidamento dei figli

Scelta e cambio della scuola dei figli: chi decide?

La scuola è una decisione di maggiore interesse e va assunta di comune accordo (art. 337-ter c.c.). In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, che valuta l'interesse del figlio. Un cambio di istituto deciso da solo dall'altro genitore può essere contestato.

La disciplina normativa

Il giudice considera la continuità didattica e affettiva, le esigenze del minore, la distanza dalle abitazioni e le inclinazioni del figlio. La scelta unilaterale può rilevare, se ostacola il rapporto con l'altro genitore o è pregiudizievole, ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c.

Cosa valuta concretamente il giudice

  • La continuità scolastica e la serenità del figlio.
  • Le ragioni obiettive della richiesta di cambio.
  • Il coinvolgimento dell'altro genitore nella decisione.

Documenti ed elementi che possono essere rilevanti

  • Comunicazioni sulle iscrizioni e sui colloqui, pagelle, relazioni degli insegnanti.
  • Elementi sulla logistica e sui trasporti.

Cosa può chiedere il genitore al giudice

  • L'inibizione al cambio, o la decisione del giudice sulla scelta.
  • L'accesso alle informazioni scolastiche e la partecipazione ai colloqui.

Errori da evitare

  • Iscrivere il figlio a un istituto senza l'altro genitore.
  • Coinvolgere il figlio nel conflitto sulla scelta.

Domande frequenti

Il padre può iscrivere il figlio a scuola da solo?

In regime di affidamento condiviso no: serve l'accordo dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice.

Se la scuola non mi dà informazioni?

Chiedi per iscritto le credenziali del registro; se persiste un ostacolo, segnala il fatto al difensore.

Serve una valutazione sul tuo caso?

Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.

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Normativa citata

  • Art. 337-ter c.c.
  • Art. 473-bis.39 c.p.c.
  • Art. 316 c.c.

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