Affidamento dei figli
Bigenitorialità: cosa significa e come viene tutelata
La bigenitorialità è il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e a conservare rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo (art. 337-ter c.c.). È un diritto del figlio, non un privilegio del padre.
La disciplina normativa
Il principio è affermato dall'art. 337-ter c.c. ed è coerente con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Il giudice deve orientare le sue decisioni a questo obiettivo e può limitarlo solo se il rapporto con un genitore risulti pregiudizievole.
Cosa valuta concretamente il giudice
- Se il calendario garantisce continuità reale e non solo formale.
- Se ciascun genitore favorisce o ostacola il rapporto con l'altro.
- La proporzionalità di eventuali limitazioni rispetto ai rischi.
Documenti ed elementi che possono essere rilevanti
- Prova dell'effettiva frequentazione e del suo andamento nel tempo.
- Eventuali episodi di ostacolo, con date e riscontri.
Cosa può chiedere il genitore al giudice
- Provvedimenti che rendano effettiva la frequentazione, anche con sostegno dei servizi.
- I rimedi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. in caso di violazioni gravi.
Errori da evitare
- Presentare la bigenitorialità come un tema di contrapposizione tra genitori.
- Non ricordare al giudice il punto di vista del figlio.
Domande frequenti
La bigenitorialità impone tempi uguali?
No, impone un rapporto equilibrato e continuativo, non tempi matematicamente uguali.
È un principio solo italiano?
No, trova riscontro in fonti internazionali sui diritti del minore, come la Convenzione ONU del 1989.
Serve una valutazione sul tuo caso?
Ogni situazione familiare ha caratteristiche proprie. Le informazioni di questa pagina non sostituiscono l'esame dello specifico caso concreto: puoi sottoporre la tua situazione per una valutazione personalizzata.
Richiedi un colloquioNormativa citata
- Art. 337-ter c.c.
- Art. 337-quater c.c.
- Legge 54/2006
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (L. 176/1991)